Art. 1 – Premessa
Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione “RICERCA INNOVAZIONE E SELEZIONE PER LA BUFALA” (RIS BUFALA). Le attività svolte da RIS BUFALA sono individuate nell’art. 4 dello Statuto.
Il predetto regolamento è parte integrante dello statuto.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento associativo, quale integrazione dello Statuto, reca la disciplina dei rapporti dell’Associazione con i propri associati e stabilisce:
- i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici;
- le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra Allevatori soci e l’Associazione garantendo loro la parità di trattamento;
- le modalità di votazione nei Comitati di Razza;
- l’attribuzione dei voti in Assemblea Generale;
- le modalità per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale ed in generale di tutti gli organi Associativi.
Art. 3 Costituzione dei Comitati di Razza ed elezione dei delegati
3.1 Costituzione del Comitato di razza
Ogni Comitato di razza elegge annualmente, tra gli allevatori iscritti aventi diritto di voto (soci ordinari), un numero di delegati all’Assemblea Generale proporzionale al numero di animali che rappresentano, secondo il seguente schema:
- bufale da 2000 a 4000 = 1 delegato;
- bufale da 4001 a 7000 = 2 delegati;
- bufale da 7001 a 11000 = 3 delegati;
- bufale da 11001 a 15000 = 4 delegati;
- bufale da 15001 a 19000 = 5 delegati;
- bufale da 19001 a 23000 = 6 delegati;
- bufale da 23001 a 27000 = 7 delegati;
- bufale da 27001 a 31000 = 8 delegati;
- bufale da 31001 a 35000 = 9 delegati;
- bufale da 35001 a 39000 = 10 delegati;
- bufale da 39001 a 43000 = 11 delegati;
- bufale da 43001 = 12 delegati.
Il numero di capi totali è dato dalla somma degli animali delle aziende associate e comprende tutti i soggetti di età superiore ai 36 mesi, maschi e femmine, che alla data del primo gennaio di ogni anno sono presenti in BDN.
Nel caso in cui i venti allevamenti che costituiscono il Comitato di Razza non raggiungono i 2000 capi, possono confluire in un altro Comitato di Razza liberamente scelto.
3.2 Elezione dei delegati
Nella elezione dei delegati all’Assemblea Generale ad ogni allevatore è assegnato un numero di voti a seconda della fascia di appartenenza come dal seguente schema:
CATEGORIA | CAPI | VOTI |
Allevamento piccolo | da 10 a 200 | 1 |
Allevamento medio | da 201 a 400 | 3 |
Allevamento grande | da 401 | 7 |
Qualora richiesto dai soci aventi diritto di voto, è possibile che l’elezione dei delegati avvenga attraverso apposite liste, distinte e contrapposte; in tal caso i seggi sono assegnati con criterio proporzionale alle preferenze ottenute.
3.3 Caratteristiche del delegato:
I candidati delegati devono avere almeno 20 soggetti, maschi o femmine, in età riproduttiva e iscritti al libro Genealogico.
Art. 4 Rinnovo del Comitato Direttivo
Qualora richiesto dai candidati delegati è possibile che l’elezione dei componenti del Comitato Direttivo avvenga attraverso apposite liste, distinte e contrapposte; in tal caso i seggi sono assegnati con criterio proporzionale alle preferenze ottenute.
I delegati dei Comitati di Razza devono proporre, agli uffici di RIS Bufala, almeno 48 ore prima della prima convocazione dello svolgimento dell’Assemblea elettiva, i nominativi degli allevatori soci di RIS Bufala candidati alla carica di Consiglieri. Detti candidati devono essere in regola con le quote associative ed appartenere al Comitato di Razza di cui fa parte il delegato segnalante. Ogni delegato può segnalare massimo tre candidati. Sarà cura dell’Assemblea stabilire il numero minimo o massimo dei componenti del Comitato Direttivo così come previsto dall’art.17 dello Statuto.
I candidati consiglieri devono aver compiuto 25 anni di età. Il candidato consigliere è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
Il seggio elettorale sarà costituito dal Direttore dell’Associazione o in sua assenza dal Segretario dell’Assemblea che sceglierà tra i presenti due scrutatori di supporto.
Il voto è segreto.
In sede di rinnovo del Comitato Direttivo nelle Assemblee elettive ogni delegato può esprimere un voto per singolo candidato fino al numero di consiglieri da eleggere stabilito dall’assemblea.
Il voto si esprimerà apponendo una X sulla scheda elettorale preventivamente predisposta dove sono riportati i nominativi di tutti i candidati.
Le schede con preferenze superiori al numero massimo dei componenti da eleggere saranno considerate nulle.
Risulteranno eletti a componenti del Comitato Direttivo i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze, nel rispetto del principio Generale dello Statuto che garantisce comunque un rappresentante al Nord Italia, un rappresentante al Centro Italia ed un rappresentante al Sud Italia. A parità di voti si effettuerà una seconda votazione solo per i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. Nel caso in cui si verificasse un’ulteriore parità di voti risulterà eletto il candidato che rappresenta il comitato di razza più numeroso per numero di capi. Nel caso in cui si verificasse un’ulteriore parità di voti all’interno dello stesso Comitato di Razza risulterà eletto il candidato che rappresenta il maggior numero di capi della propria azienda.
La distinzione geografica in Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia è definita come di seguito:
Area Geografica | Regioni |
Nord Italia | Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana. |
Centro Italia | Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Sardegna. |
Sud Italia | Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. |
La rappresentatività territoriale potrà essere garantita sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 17 comma 4 dello Statuto.
Art. 5 Collegio dei Sindaci
I nominativi dei componenti del Collegio dei Sindaci da eleggere in sede assembleare sono individuati dal Comitato Direttivo uscente con apposita deliberazione. Risulteranno eletti nel Collegio dei Sindaci i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.
È fatto obbligo al Comitato Direttivo di individuare un numero doppio di candidati rispetto a quelli da eleggere. Per quanto riguarda le cause d’ineleggibilità e di decadenza si fa riferimento a quanto stabilito dall’articolo 2399 del codice civile.
Tra le altre cause di ineleggibilità dei componenti rientrano:
- Persone legate a società e/o associazioni che si occupano di raccolta dati nelle aziende zootecniche ai sensi del D.lgs n.52/2018 o che svolgono attività di revisione legale o controlli contabili e/o consulenza sulle medesime associazioni.
- Persone che ricoprono cariche in seno alle associazioni degli allevatori.
- Persone che ricoprono cariche di Commissario in seno alle associazioni degli allevatori, anche a livello di associazione territoriale e/o regionale.
- Persone che esercitano attività di revisione legale o controlli contabili e/o consulenza in Organizzazioni socie.
Se previsto dallo Statuto, uno dei componenti effettivi è nominato dal Ministero competente in materia ed ha il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale; per il componente di nomina ministeriale non può essere richiesta l’iscrizione obbligatoria al registro della revisione legale (cfr. parere MEF n. 216086 del 15.12.2017, trasmesso con nota n. 33417 del 21.12.2017) a prescindere dal conferimento o meno dell’incarico di revisione legale da parte dell’assemblea.
Art. 6 Comitato Tecnico Scientifico
Il C.T.S. quale organo tecnico dell’Associazione è composto così come descritto nel Programma genetico RIS Bufala (Disciplinare e Norme Tecniche) approvate dal MIPAAFT.
Art. 7 Direttore
Il Direttore dell’Associazione RIS Bufala deve possedere titoli adeguati per poter ricoprire detto incarico.
Il titolo minimo è rappresentato dal possesso di una laurea quinquennale in Scienze delle Produzioni Animali, Scienze Agrarie e/o lauree equipollenti, Medicina Veterinaria, Statistica.
Art. 8 Controversie tra allevatori
Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia tra i soci fondatori e/o ordinari e l’Associazione RIS Bufala, su motivato parere del Comitato Direttivo, ci si potrà avvalere di un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzioni di presidente, indicato dal presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione bonaria la competenza resterà in testa al Foro di Santa Maria Capua Vetere.
Art. 9 Codice etico
Gli allevatori che ricoprono cariche negli organi sociali dell’Associazione RIS Bufala e possiedono la qualifica per valutare i soggetti iscritti al Libro Genealogico, e o le competenze e qualifiche per valutare e giudicare nei Concorsi di Libro Genealogico, nel corso del mandato associativo non possono effettuare tale attività, neanche a titolo gratuito.
Art. 10 Modifiche
Le modifiche al presente regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del MIPAAFT, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del D.lgs n.52/2018.